NASPI richiesta ed a chi spetta

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La NASPI è un indennità versata dall’INPS a quel lavoratore che resta senza lavoro per licenziamento o per mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato.

Il pagamento della NASPI avviene attraverso dei calcoli che effettua l’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che tiene conto dei contributi versati, dei mesi di lavoro svolto e della retribuzione ricevuta da parte del datore di lavoro.

NASPI cos’è?

Iniziamo dalle basi! NASPI sta per nuova assicurazione sociale per l’impiego, introdotta con il decreto legge 22 del 2015 sostituendo così le vecchie indennità di disoccupazione (Aspi e MiniAspi). Quindi i lavoratori che non usufruiranno più di Aspi e di MiniAspi ma di NASPI saranno quei lavoratori che purtroppo hanno perso il lavoro dal 1 maggio 2015. Per questi lavoratori basterà presentare la domanda tramite CAF. Ribadiamo che il versamento non avviene in modo automatico per tanto la presentazione della domanda è fondamentale.

 

Per quanto tempo verrà riconosciuta la NASPI?

La durata del versamento dell’indennità di disoccupazione sarà proporzionale ai contributi versati, fino alla durata massima di 24 mesi.

A chi può essere versata?

La NASPI spetta a quei lavoratori con un contratto di lavoro subordinato che hanno visto cessare la propria attività lavorativa in modo involontario, tra questi sono compresi anche:

  • Operai agricoli a tempo indeterminato (dal 1 gennaio 2022)
  • Apprendisti
  • Lavoratori a tempo determinato della pubblica amministrazione
  • Personale artistico con contratto di lavoro subordinato
  • Soci lavoratori di cooperative

 

A chi NON spetta

Restano esclusi dalla NASPI i lavoratori (come specifica l’INPS) pubblici a tempo determinato, gli operai agricoli a tempo determinato, lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, lavoratori che possono accedere alla pensione e all’assegno di invalidità, fatto salvo che quest’ultimo preferisca la NASPI.

A restare esclusi dall’indennità sono anche quei lavoratori che hanno interrotto VOLONTARIAMENTE il loro rapporto di lavoro, anche qui abbiamo delle eccezioni, infatti sono esclusi da questo limite:

  • Lavoratori che hanno presentato le dimissioni durante il periodo di tutela di maternità
  • Lavoratori che hanno presentato le dimissioni per giusta causa
  • Chiusura consensuale del rapporto di lavoro all’interno di una procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro
  • Risoluzione consensuale dopo il rifiuto di un lavoratore di trasferirsi oltre i 50 KM dalla propria sede abituale di lavoro
  • Licenziamento disciplinare
  • Licenziamento con conciliazione

Limite per accedervi

Per accedere alla NASPI vi è un limite, accedono quei lavoratori (fatte salve le eccezioni riportate sopra) che hanno versato almeno 14 settimane di contribuzione. Da sottolineare che questo limite non si applica a quei lavoratori dei servizi domestici e familiari, apprendisti e operai agricoli che sono soggetti a norme specifiche.

 

Come si calcola la NASPI?

La Naspi si calcola in base della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, ed è pari al 75% dello stipendio se questo è inferiore a un importo di riferimento definito ogni anno dall’Inps: per il 2021 era 1.227,55 euro, mentre per il 2022, come definito dalla circolare Inps 26 del 16 febbraio, è di 1.250,87.

Se invece lo stipendio mensile è superiore all’importo di riferimento annuo la Naspi è pari al 75% di questo importo (appunto 1.250,87 euro per il 2022) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e lo stesso importo di riferimento.

L’importo mensile della Naspi non deve essere superiore al limite massimo comunicato dall’Inps ogni anno.

Per quanto riguarda la misura esatta della Naspi, la misura è calcolata quindi sulla base della retribuzione imponibile divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

La Naspi poi si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione, mentre comincia a ridursi dall’ottavo mese se chi la riceve ha più di 55 anni. Per gli episodi di disoccupazione avvenuti fino al 31 dicembre 2021 invece il cosiddetto décalage avviene a partire dal quarto mese di fruizione.

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